I controlli sugli impianti a gas utilizzatori verranno effettuati dai distributori del gas e da tecnici dei Comuni.
La delibera n. 40/04 dell'Autorità per l'energia elettrica e per il gas (pubblicata sulla G.U. n° 83 del 8/4/04) definisce le modalità con cui saranno effettuati i controlli della sicurezza degli impianti di utenza a gas, alimentati da una rete di distribuzione, esclusi quelli destinati unicamente a cicli industriali o artigianali.
I controlli interesseranno i nuovi impianti (dal 1/10/2004), quelli modificati o riattivati (dal 1/10/2005) e quelli gia in servizio (dal 1/10/2006), e consisteranno in:
- accertamenti della documentazione fornita dai clienti, effettuati dai distributori del gas.
- verifiche (soprelluoghi) degli impianti a gas eseguite dai Comuni.